Art. 6.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-bis», sono inserite le seguenti: «, 416-quater».
      2. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 416-quater».
      3. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «416-quater»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «7-ter) delitti di cui agli articoli 452-ter del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

      4. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

          «Art. 118-ter. - (Indagini per delitti contro l'ambiente). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-ter del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al Procuratore nazionale antimafia».